lunedì 21 marzo 2016

Se la formazione è avvenuta prima dell'assunzione, è valida

Un lavoratore formato in "maniera sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza sul lavoro", prima
della formale assunzione, non è soggetto alla maxisanzione per lavoro nero prevista dall'ex art. 3,
comma 3, D.L. N° 12/2002, modificato dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 151/2015.
Questo è quanto emerge dalla nota n° 135 dell'8 gennaio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale, in risposta al dubbio circa la regolarità del rapporto di lavoro, nel caso in cui la formazione dei lavoratori sia stata prima dell'assunzione e non durante l'orario di lavoro, come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.