Con l'avviso n° 229 del 29 settembre 2015 della G.U., col quale è stato diramato il Decreto
Ministeriale del 22 settembre 2015, si è provveduto ad aggiornare l'elenco dei soggetti privati abilitati all'affermazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008.
Con questi aggiornamenti si possono reperire gli obblighi del datore di lavoro nell'adempimento corretto su un aspetto fondamentale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
A garantire la sicurezza in azienda, l'articolo 71 del D.Lgs. 81/2008 prevede l'obbligo delle verifiche periodiche di attrezzature particolarmente richieste durante il loro utilizzo.
La frequenza con cui bisogna effettare le verifiche sono: annuali, biennali, triennali, quinquenali e decennali e sono quelle riportate nell'allegato VII del D.Lgs. 81/2008 che suddivide le attrezzature in tre categorie: SC, SP e Gvr.
Le verifiche periodiche, con modalità riportate nell'allegato e in base a quanto disposto dal Decreto 11/04/2011, non sono soggette a sospensione anche se l'attrettura non è utilizzata.
L'attestazione delle verifiche redatti da soggetti competenti devono essere comprovati e tenuti a disposizione, degli organi di vigilanza, all'interno della struttura operativa.
Il Decreto entrato operativo il 23 maggio 2012, obbliga al datore di lavoro a comunicare all'INAIL la messa in servizio dell'attrezzatura affinchè ne assegni un numero di matricola; fare richiesta, 45 giorni prima della messa in servizio, la prima verifica periodica all'INAIL territorialmente competente.
Sul sito dell'INAIL è disponibile la modulistica utile al datore di lavoro di assolvere agli obblighi previsti per la comunicazione.
L'INAIL direttamente, o delegando le ASL/ARPA territorialmente competenti effettua la prima verfiica periodica rilasciando la scheda tecnica identificativa dell'attrezzatura, utile alle successive revisioni periodiche.
Il tariffario nazionale è disciplinato dal Decreto Dirigenziale del 23 novembre 2012.
Tali tariffe sono rivalutate su base ISTAT (+0,9%) con la circolare del Ministero del Lavoro
n°5/2015, a far data dal 3 marzo 2015.
Le sanzioni per la mancanza effettuazione delle verifiche periodiche variano dai 548,00 € a 1972,80 €.
Il trasgressore è ammesso al pagamento della somma pari alla misura minima della sanzione qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vgilanza accertatore.